Frequenza scolastica

 

 

 

 

 

FREQUENZA SCOLASTICA

CRITERI PER LA MOTIVATA DEROGA ALLA FREQUENZA NECESSARIA PER LA VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO

(per secondaria primo grado in applicazione del D.L.vo 59/04 e del D.P.R. 122/09)

“Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”(art. 11 D.L.vo n. 59/04) .

In ottemperanza alle diposizioni normative, con propria delibera, il Collegio Docenti di secondaria di 1 grado ha approvato all’unanimità la possibilità di riconoscere motivate deroghe alla mancata frequenza dei 3⁄4 dell’orario scolastico personalizzato degli studenti.

A tal fine sono stati stabiliti i seguenti criteri miranti a circoscrivere le deroghe a situazioni

eccezionali:

  1. in caso di malattie certificate che comportino l’assoluta incompatibilità con la frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia accedere a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera;
  2. in caso di motivi di famiglia fondati su certificazione formale da parte di strutture o enti pubblici che attestino specificamente lutti in ambito familiare, temporanei allontanamenti disposti dall’autorità giudiziaria o resi necessari da eccezionali esigenze familiari; si considerano escluse le situazioni in cui sia possibile per i genitori chiedere e ottenere l’istruzione obbligatoria presso altre strutture statali o paritarie;
  3. per altre ipotesi si dovrà sempre certificare formalmente con idonea documentazione l’eccezionalità dell’impedimento e dimostrare l’assoluta impossibilità di frequenza anche alternativa presso altre strutture scolastiche statali o paritarie;
  4. in caso di tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (es. alunni con cittadinanza non italiana, inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria o da una pubblica autorità, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero;
  5. per ulteriori eccezionali ipotesi non comprese nei punti precedenti, e comunque in coerenza con l’impostazione seguita per gli stessi, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe apprezzi specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero;
  6. sono esclusi dal computo delle assenze i giorni riferiti a confessioni religiose per le quali esistono specifiche Intese che considerano il sabato come giorno di riposo (L. n. 516/88 Intesa con Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; L. n. 101/89 regolazione dei rapporti tra Stato e Unione Comunità Ebraiche Italiane, secondo Intesa del 27/02/87); sono altresì esclusi dal computo i giorni di assenza per la partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (nota n. 2065/11 Direzione Generale)

“Ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate. ”Art. 2, comma 10, D.P.R. 122/09